Alla c.a. del

Dirigente Scolastico

e.p.c. ai ASPP, RLS e DSGA

Milano, 16/03/2020

Ogg: Consulenza in applicazione D. Leg.vo 81/2008 – servizio di RSPP – Nota di integrazione al DVR d’Istituto per la situazione temporanea di servizio in applicazione dei DPCM , Note MIUR e note Min. della Funzione Pubblica a tema misure urgenti sul CORONA VIRUS, sul lavoro agile ed obblighi contrattuali

Il problema di salute pubblica che stiamo affrontando, impone delle riflessioni sulle priorità di garanzia di diritti in relazione ai doveri contrattuali di tutti i profili professionali dei lavoratori coinvolti.  L’emergenza pandemica che ci sta colpendo, mette a grave rischio la salute di tutti.

Crediamo sia pacifico poter affermare che il diritto alla salute, ancor prima di riconoscerlo come diritto costituzionale, è diritto umano e peraltro in più modi garantito senza prerogativa di limitazione, nel contesto lavorativo ai sensi della normativa vigente.

Per questi aspetti facciamo semplice riferimento a:

  • articoli 32 e 41 della Costituzione che tutelano la salute non solo in quanto fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ma anche come limite al libero esercizio dell’iniziativa economica privata;
  • art. 2087 del Codice Civile che richiama la responsabilità del datore di lavoro tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile;
  • art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge n. 300/70) che sancisce il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
  • Decreto Legislativo n. 81/2008 T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pur nel pieno rispetto dell’interesse perseguibile da un’istituzione scolastica, alla garanzia del diritto allo studio ed al rispetto delle prescrizioni contrattuali, anche per i livelli minimi di prestazione richiesta per ciascuno dei profili professionali, crediamo non si possa compromettere o comprimere il diritto alla salute del lavoratore.

 Partendo da questo presupposto, per la frequentazione di un luogo di lavoro in questa condizione di emergenza, si possono individuare 2 possibili scenari: il lavoratore esegue la prestazione lavorativa con garanzia di salute e sicurezza ovvero, il lavoratore è impossibilitato alla prestazione lavorativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 2 art. 1256 c.c. nonchè ai sensi dell’art. 20 Dlgs 81/2008.

Analizzando la classificazione di rischio biologico che sottende la prestazione lavorativa nel contesto di emergenza pandemica COVID-19, per gli elementi a ns. disposizione in termini di adozione di misure di prevenzione e protezione, consigliamo di:

·         individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato sia nel luogo di lavoro che in itinere per il percorso casa-lavoro

·         definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale DPI. Tra questi, le mascherine FFP24 o FFP35, consistenti in filtranti respiratori FFP2 e FFP3. La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva, ma non sono qualificabili come DPI per i lavoratori. Guanti per ridurre il potenziale contatto attraverso le mani.

Altre misure da intraprendere per la revoca della sospensione delle attività didattiche

Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero della salute e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente. – Garantire un’adeguata pulizia dei locali. – Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica. – Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia”

Aggiornamento del DVR

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

Attività di manutenzione su immobili ed impianti

 Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive. Qualora attività iniziate in questo periodo di sospensione delle attività didattiche dovessero proseguire anche oltre il ripristino delle stesse, si dovrà produrre idoneo documento di valutazione dei rischi interferenziali a cura del committente l’opera.

Operazioni di lavaggio ed ingienizzazione ambienti scolastici in previsione di ripresa delle attività didattiche

Con le informazioni attualmente disponibili, l’ipotesi di contagio virale da superfici inerti, non frequentate da così tanti giorni, si presenti come molto remoto. Tuttavia, volendo procedere ad igienizzare le superfici, le soluzioni alcoliche ed a base di clorati, risultano efficaci. Per la sua facile reperibilità, l’ipoclorito di sodio in diluizione <5% (candeggina), va bene ma si richiede che gli operatori indossino i DPI:

·         guanti normali per le pulizie

·         occhiali para-schizzi

durante la pulizia è importante tenere una buona ventilazione dei locali (finestre aperte). A causa dell’azione irritante della candeggina, è preferibile che i cicli di lavoro del singolo operatore, non superino le 2 ore continuative.   

Nel caso si decida di utilizzare detergenti igienizzanti a base alcolica, le prescrizioni sono più meno le medesime indicate per la candeggina, con la differenza che si aggiunge il rischio incendio ed esplosione in caso di rilevante concentrazione di vapori.

Tal attività si considerano straordinarie e svolte unicamente in quest’occasione di emergenza, pulizie ordinarie con questi composti chimici, richiederebbero specifica programmazione di sorveglianza sanitaria per i lavoratori coinvolti.

Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito web del Ministero della salute nella sezione dedicata alle faq: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

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